Art. 10.
(Modalità di elezione).

      1. Il voto è eguale, diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto, da esercitare nelle ore di servizio, non può essere impedita ed è un dovere.
      2. L'elezione di ciascun COBAR è effettuata dal rispettivo corpo elettorale composto dai militari effettivi all'unità di base, che esprimono una preferenza per ogni candidato di ciascuna categoria, che presenta un programma elettorale.
      3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti per i seggi spettanti a ciascuna categoria.
      4. L'elezione dei delegati del COCER è effettuata dai delegati eletti nei COBAR, con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2, e 3.
      5. I delegati eletti durano in carica:

          a) quattro anni per gli eletti nelle categorie ufficiali in servizio permanente, marescialli, brigadieri o sergenti, volontari in servizio permanente;

          b) sei mesi per gli eletti nella categoria degli ufficiali di complemento;

          c) un anno per gli eletti nella categoria dei volontari in ferma breve e assimilati.

      6. I delegati sono immediatamente rieleggibili.
      7. Alla scadenza del mandato, i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli di rappresentanza dei militari.
      8. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali previste dal presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 20.